STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì 9 aprile 2020

 

 

OGGETTO: Premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti in sede a marzo.

 

 

Spettabile Azienda,

al fine di premiare i lavoratori che, nonostante l’emergenza epidemiologica COVID-19 nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la loro sede, il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) ha previsto il riconoscimento di un premio di 100 euro ai dipendenti, sia privati, che pubblici, che si sono recati presso la sede di lavoro e pertanto non hanno usufruito dello smart working.

Il bonus viene erogato dal datore di lavoro, ma è a carico dello Stato e viene pertanto restituito al datore di lavoro attraverso il meccanismo di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24, utilizzando il codice tributo 1699.

Con la risoluzione n. 18/E/2020 del 9 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori delucidazioni in merito al calcolo dei giorni e al trattamento dei lavoratori in part-time, in precedenza trattati dalla circolare n. 8/E/2020 in modo non impeccabile.

 

Soggetti beneficiari

Sono i lavoratori dipendenti (art. 40 del Tuir), con prestazione di lavoro, di qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui. Sono quindi esclusi dall’agevolazione i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del Tuir) tra cui, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi.

L’agevolazione spetta ai lavoratori che nell’anno 2019 hanno avuto un reddito totale da lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria non superiore a 40.000 euro ed è pertanto esclusa per chi ha avuto redditi superiori. Tale informazione è desumibile dalla Certificazione Unica 2020 rilasciata lo scorso mese di marzo e relativa al 2019, tenendo conto di più rapporti di lavoro contemporanei o succedutisi nel corso del 2019.

Per i nuovi assunti sprovvisti di CU, il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore un’autodichiarazione (articoli 46 e 47 Dpr 445/00) di attestazione e verifica del reddito conseguito nel 2019.

 

Quanto spetta

La norma agevolativa riconosce, per il mese di marzo, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, escludendo i lavoratori in telelavoro o smart working, ma anche assenti per qualsiasi motivo (ferie, malattia, permessi retributi e non, congedi etc).

Sono ammessi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità part time, anche se in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa, purché riconducibili alla sede ordinaria di lavoro o luoghi di tradizionale prestazione lavorativa.

 

Modalità di calcolo

Ai fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus spettante, rileva il rapporto tra le ore ordinarie lavorate e le ore ordinarie lavorabili come previsto contrattualmente. Se il rapporto è 1, spettano 100 euro.

Può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

Qualora il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo di quanto erogare, il rapporto deve tenere conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili e, fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti part-time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante. Per i dipendenti licenziati, come anche se assunti nel mese, il bonus spetta in proporzione ai giorni di effettivo lavoro svolto presso la sede.

Fuori dal computo, come detto, il periodo di lavoro svolto a distanza (smart working), al di fuori degli ordinari sede e luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

 

Erogazione del premio

Quanto alla corresponsione del premio, il co. 2 dell’art. 63 del D.L. 18/2020 dispone che i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile, riferita al mese di marzo e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (dicembre).

Il premio non concorre, per espressa disposizione normativa, alla formazione del reddito del beneficiario.

 

Si propone di seguito un fac simile della comunicazione che i datori di lavoro possono sottoporre ai lavoratori per accertare i redditi del 2019, ove non fosse disponibile la Certificazione Unica.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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Fac simile

 

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